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Orario apertura al pubblico:
 

Lunedì dalle ore 08.00 alle 12.00

Giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00

Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00

Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

Reponsabile del procedimento: rag. Flavia Impellizzieri

Telefono: 0143 67301 interno 6

Fax: 0143 677980

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Modulistica e Documentazione

 


pdfDichiarazione detrazione comodato gratuito

pdfDichiarazione detrazione imposta

pdf Istanza di compensazione

pdfIstanza di compensazione per SOCIETA'

pdfRavvedimento ACCONTO

pdf Ravvedimento SALDO

pdfValore aree fabbricabili

ie Sezione Informativa

ie Sezione Calcolo Ici On-Line

ieSezione Calcolo Ravvedimento Operoso

 


 

Aliquote ICI anno 2010

A) 6,0 per mille, aliquota ordinaria;
B) 5 per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ( massimo n.02 rientranti nelle categorie C2, C6, C7);
Detrazione per abitazione principale: Euro 120,00, elevata ad euro 180,00 a favore dei soggetti passivi portatori di handicap con invalidità al 100%, aventi diritto all’accompagnamento, debitamente documentato da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
Si considera abitazione principale ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.4 del 13/4/07):
le pertinenze dell’abitazione principale (C2, C6, C7);
l’abitazione concessa ad uso gratuito dai genitori al/ai e figlio/i e viceversa, purchè l’utilizzatore risulti ivi residente;
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata né abitata da altri soggetti.

I versamenti dovranno essere eseguiti in acconto entro il 16/06/2010 ed a saldo tra il 1° ed il 16/12/2010, utilizzando il c/c postale n. 61853495 intestato: "Comune di Vignole Borbera - I.C.I - Servizio Tesoreria"; oppure tramite il modello F24.
Il versamento non dovrà essere fatto se l’importo totale dell’imposta dovuta sarà uguale o inferiore ad euro 10,00 (dieci/00).
Chi desidera, a giugno, può versare l’imposta per tutto l’anno, calcolata in base alle aliquote e detrazioni del 2008.
Anche per il 2009 il calcolo dei versamenti deve essere fatto secondo le modalità introdotte dall’art.18 della l. 388/2000.
Anche per il 2010 il calcolo dei versamenti deve essere fatto secondo le modalità introdotte dall’art.18 della l. 388/2000. Come avvenuto negli ultimi anni quindi anche quest’anno la rata da pagare entro il mese di Giugno deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. La 2° rata dovrà essere versata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 1° rata.

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13.4.2007 ha modificato il Regolamento ICI del Comune in precedenza approvato con la delibera n. 12 del 25.3.2003 e modificato con D.C.C. n. 10 dell’11/3/2005.

IMPORTANTE

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 93/2008, a decorrere dall’anno 2008 non è più dovuta l’ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (purché non di categoria A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze. In forza di norme di legge e del vigente Regolamento Comunale ICI, tale esenzione opera anche per le seguenti fattispecie assimilate:

  1. la casa coniugale che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è stata assegnata al soggetto passivo a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

  2. le unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

  3. le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela.

Per conoscere le novità in vigore dal 1/1/2010, è possibile contattare l’Ufficio I.C.I. nei consueti orari di ricevimento al pubblico oppure scaricarsi il testo integrale consultando i siti www.ifel.it e/o www.ici-2000.it.